Beneficio 5 per mille anno 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ha introdotto, a partire dall’anno 2017, importanti modifiche alla normativa che regola il 5 per mille (DPCM 23 aprile 2010).

La novità più rilevante per le associazioni sportive dilettantistiche introdotta del DPCM 7 luglio 2016, consiste nel fatto che a partire dal 2017 si potrà fare riferimento anche ad un elenco permanente dei soggetti ammissibili che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito entro il 31 marzo di ogni anno. Si precisa che l’inserimento nell’elenco vale ai fini dell’iscrizione dell’associazione al riparto del 5 per mille, ma non ai fini dell’ammissione al beneficio.

L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato sul proprio sito istituzionale il primo elenco, trasmesso dal CONI, contenente i soggetti “Ammessi” al beneficio del 5 per mille per l’anno 2016, al termine delle verifiche effettuate dai Comitati Regionali.

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti in detto elenco non dovranno assolvere all’obbligo dell’iscrizione sulla specifica piattaforma dell’Agenzia delle Entrate né presentare la dichiarazione sostitutiva ai Comitati Regionali del CONI e, dunque, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, potranno risultare ammessi al riparto del 5 per mille per i successivi esercizi finanziari.

In caso di variazione del legale rappresentante o di sopravvenuta perdita dei requisiti compete all’associazione sportiva dilettantistica provvedere alla trasmissione, rispettivamente, di una nuova dichiarazione sostitutiva oppure della revoca dell’iscrizione al riparto. In assenza di tale revoca, il DPCM del 7 luglio 2016 prevede sanzioni per le associazioni sportive dilettantistiche che avessero indebitamente percepito il contributo.

Eventuali rettifiche all’elenco pubblicato il 31 marzo potranno essere fatte valere, entro il 22 maggio, dal rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica, ovvero un suo delegato, alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione. L’elenco permanente aggiornato sarà pubblicato entro il 25 maggio 2017.

 

Nuove istanze – modalità iscrizione

La domanda per accedere al 5 per mille da parte di soggetti non ricompresi nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017, può essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). A partire dal 3 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito (http://www.agenziaentrate.gov.it/) il software per la compilazione della domanda. L'iscrizione deve essere presentata entro I’8 maggio 2017 (in quanto il termine del 7 maggio 2017 è prorogato al lunedì successivo, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 20 aprile 2012). Entro il 30 giugno 2017, deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti in capo all'associazione, con allegata copia fotostatica di un documento di identità. Anche per l'anno finanziario 2017 è possibile presentare la domanda oltre i termini oppure provvedere alle integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 Euro. In tali casi, i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2017, termine ultimo previsto per l’iscrizione al Registro.

 

Requisiti

Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2017, esclusivamente, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1) - fermo restando quanto indicato al successivo punto 5) lett. c1) - che svolgano una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

  1. Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  2. Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  3. Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le società di capitali e cooperative senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, non possono accedere al riparto del 5 per mille.

 

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive 

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille – utilizzando la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate – devono trasmettere solo ed esclusivamente al CONI Comitato Regionale Molise – Via Carducci n. 4/M - 86100 - Campobasso a mezzo raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) entro il termine perentorio del 30 giugno 2017, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2017, allegandovi copia fotostatica di un documento d'identità. I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l’esercizio finanziario 2017 sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che non hanno presentato la domanda telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’8 maggio 2017, soggetti che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017 o che hanno omesso di allegare la copia del documento d’identità), possono regolarizzare la propria posizione, entro il 2 ottobre 2017, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentave versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l’apposito codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2017, termine ultimo previsto per l’iscrizione al Registro. In caso di assorbimento/incorporazione o di fusione, tali requisiti sostanziali devono essere posseduti alla medesima data (7 maggio 2017) dalla associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il beneficio del 5 per mille anno 2017.

 

Iscrizione telematica sito Agenzia Entrate

8 maggio 2017

Pubblicazione elenco provvisorio associazioni iscritte al beneficio

14 maggio 2017

Termine per richiesta correzione di errori di iscrizione

22 maggio 2017

Pubblicazione elenco aggiornato delle associazioni iscritte al beneficio

25 maggio 2017

Termine presentazione dichiarazioni sostitutive al CONI Comitato Regionale Molise

30 giugno 2017

Termine regolarizzazione domande d'iscrizione e successive integrazioni documentali

2 ottobre 2017

Pubblicazione elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche decadute, ammesse ed escluse dal beneficio con indicazione delle scelte e degli importi

31 marzo 2018

 

La segreteria del Comitato Regionale CONI Molise resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.