Beneficio 5 per mille anno 2020
Si riportano di seguito le disposizioni normative che regolano il 5 per mille 2020.
- Nuove istanze/asd in elenco permanente – modalità iscrizione
La domanda per accedere al 5 per mille da parte di soggetti non ricompresi nell’elenco permanente degli iscritti, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, è trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito (http://www.agenziaentrate.gov.it/) il software per la compilazione della domanda. L'iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2020. Entro il 30 giugno 2020, deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti in capo all'associazione, con allegata copia fotostatica di un documento di identità. Anche per l'anno finanziario 2020 è possibile presentare la domanda oltre i termini oppure provvedere alle integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 Euro. In tali casi, i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2020, termine ultimo previsto per la presentazione dell’istanza per accedere al 5 per mille. Invece, le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente degli iscritti (comprensivo delle asd risultate “Ammesse” a seguito dei controlli effettuati dai CR nell’anno 2019) pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non dovranno assolvere all’obbligo dell’iscrizione sulla specifica piattaforma dell’Agenzia delle Entrate né presentare la dichiarazione sostitutiva al Comitato Regionale CONI Molise e, dunque, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio di cui sotto, potranno essere ammesse al riparto del 5 per mille 2020.
- Requisiti
Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2020, esclusivamente, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1) - fermo restando quanto indicato al successivo punto 5) lett. c1) - che svolgano una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgano prevalentemente una delle seguenti attività:
- Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le società di capitali e cooperative senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, non possono accedere al riparto del 5 per mille.
- Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille – utilizzando la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate – devono trasmettere solo ed esclusivamente al CONI Comitato Regionale Molise – Via Carducci n. 4/M - 86100 – Campobasso a mezzo raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata (
Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che non hanno presentato la domanda telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio 2020, soggetti che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2020 o che hanno omesso di allegare la copia del documento d’identità), possono regolarizzare la propria posizione, entro il 30 settembre 2020, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l’apposito codice tributo 8115.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2020, termine ultimo previsto per accedere al 5 per mille. In caso di assorbimento/incorporazione o di fusione, tali requisiti sostanziali devono essere posseduti alla medesima data (7 maggio 2020) dalla associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il beneficio del 5 per mille anno 2020.
Termine Iscrizione telematica sito Agenzia Entrate |
7 maggio 2020 |
Pubblicazione elenco provvisorio associazioni iscritte al beneficio |
14 maggio 2020 |
Termine per richiesta correzione di errori di iscrizione |
20 maggio 2020 |
Pubblicazione elenco aggiornato delle associazioni iscritte al beneficio |
25 maggio 2020 |
Termine presentazione dichiarazioni sostitutive al CONI Comitato Regionale Molise |
30 giugno 2020 |
Termine regolarizzazione domande d'iscrizione e successive integrazioni documentali |
30 settembre 2020 |
Trasmissione da parte del CONI all’Agenzia delle Entrate dell’elenco complessivo delle Associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse |
15 marzo 2021 |
La segreteria del Comitato Regionale CONI Molise resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.